STATUTO
Lo statuto della nostra associazioneAllegato “A” al verbale assembleare dell’8 Novembre 2008
STATUTO
Articolo 1
Costituzione e sede
È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale “Onlus” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata “Museke – Onlus”, con sede in Castenedolo (BS) Via Brescia n.10.
L’associazione ha durata illimitata ed è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.L’associazione ha l’obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”.
Articolo 2
Statuto
L’associazione “Museke – onlus” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 3
Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
Articolo 4
Oggetto e scopo
L’Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale esercitando la propria attività, in Italia ed all’estero con particolare preferenza nei paesi in via di sviluppo, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97..
Essa ha per scopo:
– l’aiuto e la promozione umana delle persone più deboli e indigenti, nel pieno rispetto delle loro identità culturali e religiose, per favorire e incentivare lo spirito di iniziativa personale e di autoresponsabilità;
– la formazione e la promozione umana di volontari disponibili a condividere esperienze e progetti con le persone più bisognose e ad approfondire il confronto fra realtà quotidiane e condizioni di vita nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo;
– la realizzazione di attività sociali, culturali ed economiche quali centri di formazione scolastica e professionale, borse di studio, strutture per l’ospitalità e l’assistenza a favore delle persone più deboli e bisognose, privilegiando progetti che prevedano la partecipazione, sia nella fase preparatoria che in quella attuativa, delle persone cui gli stessi sono destinati.
L’agire dell’Associazione, che trova ispirazione nella carità cristiana, è proposto con un atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell’altro.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 5
Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che, condividendo le finalità della stessa e impegnandosi per realizzarle, vedono accolta la propria richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo e che sono in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro centoventi giorni dal loro ricevimento; in assenza di una richiesta di ulteriori informazioni all’interessato o di un provvedimento di rigetto della domanda entro tale termine, la domanda di ammissione si intende accolta.
Articolo 6
Adesione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
I soci non possono stipulare con l’Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L’Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.
Articolo 7
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Articolo 8
Recesso
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale associativa, se prevista.
Articolo 9
Esclusione
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall’articolo 15 del presente Statuto.L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto.
Articolo 10
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio sindacale.
Articolo 11
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
Articolo 12
Convocazione
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all’anno entro il 15 novembre per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai Revisori dei conti, almeno otto giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
Articolo 13
Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dall’organo amministrativo;
d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
e) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
f) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle ad esse direttamente connesse
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 14
Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti .
Articolo 15
Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa se prevista.
Non è ammesso il voto per corrispondenza. E’ espressamente escluso il voto per delega.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni.
In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente e un Segretario. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio può delegare al Presidente o ad altro suo componente i poteri relativi allo svolgimento di tutte le attività necessarie, senza eccezione alcuna, per gestire i rapporti con istituti di credito e società di gestione del risparmio allo scopo di assicurare una oculata gestione delle risorse.
Articolo 17
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
In casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 18
Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è eletto dall’Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi. Il Collegio sndacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all’anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.
Articolo 19
Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative se deliberate;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
– contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
– contributi di privati;
– contributi di enti pubblici e di enti privati;
– attività produttive e commerciali marginali;
– ogni altro tipo di entrata.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa.
Articolo 20
Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 21
Erogazioni, donazioni e lasciti
I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio d’inventario dall’Assemblea che approva le proposte del Consiglio Direttivo sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono approvate con delibera assembleare che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Articolo 22
Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 30 giugno di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Per migliorare il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà promuovere la costituzione e/o divenire socio di altri enti, aventi la qualifica di ONLUS e finalità analoghe e compatibili con gli scopi indicati nell’art.4 del presente statuto, cui potrà devolvere parte delle proprie risorse e con i quali manterrà rapporti di reciproca collaborazione, anche eventualmente all’interno di una struttura associativa e/o consortile.
Articolo 23
Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti all’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Articolo 24
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento..
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi, sia in prima sia in seconda convocazione.
Articolo 25
Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Articolo 26
Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa.